Lettera "Tipo" per i vettori Nullità della clausola contrattuale dell'art. 9 del PSAA/IATA - Sentenza 16/01/2024 Cass.

Comunicato · 12/04/2024 · Archivio FIAVET Sicilia

  Alle Associazioni Regionali Fiavet Loro Sedi In riferimento all’effetto delle note sentenze FIAVET + 1 / LH, riteniamo che i principi espressi dalla Magistratura possano essere utilizzati nei confronti degli altri vettori ai quali, negli ultimi dieci anni, la Fiavet Nazionale ha puntualmente contestato l’adozione di  decisioni unilaterali di riduzione del regime commissionale degli agenti di viaggio identiche o similari a quelle di Lufthansa (per intenderci coloro che hanno portato la commissione dall’1%  allo 0,10% o 0%). Pertanto Vi riportiamo qui di seguito una comunicazione “tipo” che potrete trasmettere via pec ai vettori indicati nella tabella seguente (dove sono indicati per ciascuno i dati da inserire nel testo), previa ulteriore verifica da parte dell’Agenzia di Viaggi sul BSP attuale dei vettori che praticano la “zero commission”: “Spett.le Vettore, inviamo la presente a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1750/2024 (RG 27141/2021), pubblicata il 16 gennaio 2024 nella causa promossa contro il vettore Lufthansa dalla FIAVET-Confcommercio – Federazione Italiana Associazioni di Imprese di Viaggi e Turismo, a cui siamo Associati. La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di Lufthansa, ha confermato le statuizioni delle Sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali avevano dichiarato la nullità delle pattuizioni contrattuali del PSAA (Reso 818 e 824 IATA) nella parte che consente ai vettori di modificare senza limiti il regime commissionale dovuto alle Agenzie di  viaggi venditrici della biglietteria aerea IATA, dichiarando conseguentemente  illegittima la riduzione, comunicata dal detto vettore Lufthansa a giugno 2015, dall’1 % allo 0,1% della commissione dovuta per la vendita della biglietteria a far dal da 1 gennaio 2016. Per quanto sopra, essendo la pronuncia di nullità e, quindi, incidendo erga omnes sul contratto uniforme IATA tra Vettori ed Agenti di Viaggi per la vendita di biglietteria, in essere anche con Voi, la scrivente Vi invita e diffida formalmente all’immediato versamento della differenza commissionale non versata a seguito della illegittima riduzione all’……% (N.B.: inserire la commissione ridotta – v. Tabella di seguito) sul volume di biglietteria venduta successivamente dalla nostra Agenzia, maggiorata di interessi e rivalutazione, oltre all’immediato rispristino per le vendite correnti del regime commissionale dell’1 %, in virtù anche della contestazione inoltrata anche per nostro conto, quale Associata,  dalla Fiavet con nota   del  ….. (N.B.: inserire data nota Fiavet  indicata vicino al vettore). La presente vale a tutti gli effetti quale atto interruttivo di ogni eventuale prescrizione e decadenza e con riserva di agire in giudizio trascorsi 15 giorni in difetto di Vostro pagamento. Cordiali saluti.”. Qui di seguito una Tabella nella quale sono indicati i vettori ai quali le Agenzie di Viaggi interessate possono scrivere e i dati che andranno inseriti nel testo della lettera relativamente ai Vettori. Invitiamo le Associazioni Regionali Fiavet a darne massima diffusione alle Agenzie di viaggi interessate. Cordiali saluti La Segreteria Fiavet